[1]Risarcimento dei danni in caso di ferimento
[2]In caso di ferimento o di ogni altro pregiudizio all'incolumita' fisica o psichica del viaggiatore, il risarcimento danni comprende:
- a)le spese necessarie, in particolare quelle relative alla cura ed al trasporto;
- b)la riparazione del danno causato, sia per l'incapacita' lavorativa totale o parziale, sia per l'accrescimento dei bisogni.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
