[1]Risarcimento dei danni in caso di ferimento

[2]In caso di ferimento o di ogni altro pregiudizio all'incolumita' fisica o psichica del viaggiatore, il risarcimento danni comprende:

  • a)le spese necessarie, in particolare quelle relative alla cura ed al trasporto;
  • b)la riparazione del danno causato, sia per l'incapacita' lavorativa totale o parziale, sia per l'accrescimento dei bisogni.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~art28 · fonte su Normattiva