[1]Risarcimento dei danni in caso di morte

[2]§ 1 In caso di morte del viaggiatore, il risarcimento dei danni comprende:

  • a)le spese necessarie conseguenti al decesso, in particolare quelle di trasporto della salma e delle esequie;
  • b)se la morte non e' sopravvenuta immediatamente, il risarcimento danni previsto all'art. 28. § 2, Se con la morte del viaggiatore vengono private del loro sostentamento persone verso le quali egli, in virtu' delle disposizioni di legge, aveva o avrebbe avuto in futuro un'obbligazione alimentare, si provvede ugualmente ad indennizzare dette persone per tale perdita. L'azione di risarcimento spettante a persone delle quali il viaggiatore aveva assunto il mantenimento, pur non essendovi tenuto per legge, resta soggetta al diritto nazionale.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~art27 · fonte su Normattiva