[1]Forma ed ammontare del risarcimento dei danni in caso di morte e di lesioni

[2]§ 1 Il risarcimento danni di cui all'articolo 27, §2 ed all'articolo 28, lettera b) deve essere corrisposto sotto forma di capitale. Tuttavia, se il diritto nazionale consente l'assegnazione di una rendita, il risarcimento dei danni e' corrisposto sotto tale forma allorche' il viaggiatore leso o gli aventi diritto di cui all'articolo 27 § 2 lo richiedano. § 2 L'ammontare del risarcimento da corrispondere in base a quanto disposto nel §1 e' determinato in base al diritto nazionale. Tuttavia, per l''applicazione delle presenti Regole uniformi, e' fissato un limite massimo di 175000 unita' di conto in capitale, o in rendita annuale corrispondente a tale capitale, per ciascun viaggiatore, nel caso in cui il diritto nazionale preveda un limite massimo di ammontare inferiore.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~art30 · fonte su Normattiva