[1]Altri mezzi di trasporto

[2]§1 Salvo quanto previsto dal §2, le disposizioni relative alla responsabilita' in caso di morte e di ferimento di viaggiatori non si applicano ai danni sopravvenuti durante un trasporto che, conformemente al contratto di trasporto, non era un trasporto ferroviario. §2 Tuttavia, se i veicoli ferroviari sono trasportati su traghetto, le disposizioni relative alla responsabilita' in caso di morte e di ferimento di viaggiatori si applicano ai danni indicati nell'articolo 26, §1 e nell'articolo 33, § 1, causati da un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario, sopravvenuto durante la permanenza del viaggiatore in detto veicolo, o al momento in cui egli vi salga o ne discenda. §3 Se a seguito di circostanze eccezionali, l'esercizio ferroviario e' provvisoriamente sospeso ed i viaggiatori sono trasportati con un altro mezzo di trasporto, il trasportatore e' responsabile ai sensi delle presenti Regole uniformi.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~art31 · fonte su Normattiva