[1]Trasportatori successivi

[2]Quando un trasporto oggetto di un contratto di trasporto unico e' effettuato da piu' trasportatori successivi, ciascun trasportatore, che prende in carico i bagagli con lo scontrino bagagli o il veicolo con la bolletta di trasporto, e' parte, per quanto riguarda l'inoltro dei bagagli o il trasporto dei veicoli, del contratto di trasporto, in conformita' alle clausole dello scontrino bagagli o della bolletta di trasporto, e si assume gli obblighi che ne derivano. In questo caso, ciascun trasportatore risponde dell'esecuzione del trasporto sul percorso totale fino alla riconsegna.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~art38 · fonte su Normattiva