[1]Ripartizione del prezzo di trasporto

[2]§ 1 Ogni trasportatore deve pagare ai trasportatori interessati la parte di loro spettanza su un prezzo di trasporto che ha riscosso o che avrebbe dovuto riscuotere. Le modalita' di pagamento sono stabilite mediante accordo fra i trasportatori. § 2 L'articolo 6, § 3, l'articolo 16, § 3 e l'articolo 25 si applicano ugualmente alle relazioni fra i trasportatori successivi.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~art61 · fonte su Normattiva