[1]Conteggi

[2]§1 Ogni trasportatore che abbia incassato o alla partenza, o all'arrivo, le spese o altri crediti risultanti dal contratto di trasporto, o che avrebbe dovuto incassare tali spese o altri crediti, deve pagare ai trasportatori interessati la quota loro spettante. Le modalita' del pagamento sono stabilite da un accordo fra i trasportatori. §2 L'articolo 12 si applica altresi' ai rapporti fra trasportatori successivi.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~regole-uniformi-concernenti-il-contratto-di-trasporto-delle--art49 · fonte su Normattiva