[1]Commissione di revisione

[2]§ 1 La Commissione di revisione:

  • a)decide, in conformita' all'articolo 33, § 4, sulle proposte volte a modificare la Convenzione;
  • b)esamina le proposte da sottoporre per decisione, in conformita' all'articolo 33, § 2, all'Assemblea generale. § 2 Nella Commissione di revisione il quorum e' raggiunto quando la maggioranza degli Stati membri vi sono rappresentati.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~convenzione-relativa-ai-trasporti-internazionali-ferroviari-art17 · fonte su Normattiva