[1]Art. IX L'Assemblea

[2]A. 1. L'Assemblea e' l'organo supremo dell'Agenzia. 2. L'Assemblea puo' discutere qualsiasi questione entro l'ambito del presente Statuto o relativa ai poteri e alle funzioni di qualsiasi organo previsto dallo Statuto medesimo. 3. In merito alle questioni sopra citate l'Assemblea potra':

  • a)deliberare e indirizzare raccomandazioni a qualsiasi di tali organi; e
  • b)indirizzare raccomandazioni ai Membri dell'Agenzia, dietro loro richiesta. 4. Inoltre, l'Assemblea avra' autorita' per sottoporre questioni alla considerazione del Consiglio e per richiedere al Consiglio medesimo e al Segretariato relazioni su qualsiasi questione relativa al funzionamento dell'Agenzia. B. L'Assemblea sara' composta da tutti i Membri dell'Agenzia. L'Assemblea si riunira' in sessioni periodiche con frequenza annuale, salvo diversa decisione dell'Assemblea stessa. C. L'Assemblea include un rappresentante per ogni Membro. I rappresentanti possono farsi assistere da supplenti e consulenti. I costi della partecipazione di una delegazione saranno a carico del rispettivo Membro. D. Le sessioni dell'Assemblea avranno luogo presso la sede dell'Agenzia, salvo diversa decisione dell'Assemblea medesima. E. All'inizio di ogni sessione ordinaria, l'Assemblea eleggera' un Presidente e gli altri funzionari eventualmente necessari, tenendo in considerazione un'equa rappresentanza geografica. Questi soggetti rimarranno in carica fino all'elezione di un nuovo Presidente e di nuovi funzionari, in occasione della successiva sessione ordinaria. L'Assemblea adotta il proprio regolamento interno in conformita' con il presente Statuto. F. In conformita' all'articolo VI paragrafo C, ogni Membro dell'Agenzia disporra' di un voto nell'Assemblea. L'Assemblea decidera' in merito alle questioni procedurali a maggioranza semplice dei Membri presenti e votanti. Le delibere su questioni di merito vengono adottate all'unanimita' dei Membri presenti. Si intendera' raggiunta l'unanimita', in subordine, qualora non venga fatta obiezione da parte di piu' di due Membri, salvo diversa disposizione dello Statuto. In caso di disaccordo circa la natura di merito di una questione, quest'ultima sara' comunque considerata come questione di merito salvo l'Assemblea decida diversamente, all'unanimita' dei Membri presenti o, in subordine, qualora non venga sollevata obiezione da parte di piu' di due Membri. La maggioranza dei Membri dell'Agenzia costituisce il quorum richiesto per l'Assemblea. G. L'Assemblea, all'unanimita' dei Membri presenti: 1. elegge i membri del Consiglio; 2. approva, nel corso delle sessioni ordinarie, il bilancio e il programma di lavoro dell'Agenzia, come trasmessi dal Consiglio, e dispone dell'autorita' per decidere su modifiche al bilancio e al programma di lavoro dell'Agenzia; 3. delibera circa la supervisione delle politiche finanziarie dell'Agenzia, le regole finanziarie e altre questioni finanziarie, ed elegge il revisore; 4. approva le modifiche al presente Statuto; 5. decide sull'istituzione di organismi sussidiari e ne approva il mandato; e 6. decide in merito all'autorizzazione a votare in conformita' all'articolo XVII paragrafo A. H. L'Assemblea, all'unanimita' dei Membri presenti o, in subordine, qualora non venga sollevata obiezione da parte di piu' di due Membri: 1. decide, se necessario, sulle richieste di ammissione; 2. approva il regolamento interno dell'Assemblea e del Consiglio, come trasmesso da quest'ultimo; 3. approva la relazione annuale nonche' le altre relazioni; 4. approva la conclusione di accordi su qualsiasi questione, circostanza o problematica entro l'ambito del presente Statuto; e 5. decide, in caso di disaccordo tra i suoi membri, sui progetti aggiuntivi in conformita' all'articolo V paragrafo B. I. L'Assemblea determinera' la sede dell'Agenzia e nominera' il Direttore generale del Segretariato (di seguito, il «Direttore generale») all'unanimita' dei Membri presenti, o, in subordine, a maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti. J. Nel corso della sua prima sessione l'Assemblea dovra' considerare e approvare, se del caso, decisioni, progetti di accordi, disposizioni e linee guida elaborati dalla Commissione preparatoria, in conformita' con le procedure di voto per la presentazione delle medesime, come indicato nell'articolo IX paragrafi F-I.

Testo vigente dal 3 maggio 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-04-05;48~statuto-artix · fonte su Normattiva