[1]Commissione di esperti del RID

[2]§ 1 La Commissione di esperti del RID decide, in conformita' all'articolo 33, § 5 sulle proposte volte a modificare la Convenzione. § 2 Nella Commissione di esperti del RID, il quorum (articolo 13, § 3) e' raggiunto quando un terzo degli Stati membri vi e' rappresentato.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~convenzione-relativa-ai-trasporti-internazionali-ferroviari-art18 · fonte su Normattiva