[1]Commissione di facilitazione ferroviaria

[2]§ 1 La Commissione di facilitazione ferroviaria:

  • a)si pronuncia su tutte le questioni volte a facilitare l'attraversamento delle frontiere nel traffico internazionale ferroviario;
  • b)raccomanda norme, metodi, procedure e prassi relative alla facilitazione ferroviaria. § 2 Nella Commissione di facilitazione ferroviaria, il quorum (articolo 13, § 3) e' raggiunto quando un terzo degli Stati membri vi e' rappresentato.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~convenzione-relativa-ai-trasporti-internazionali-ferroviari-art19 · fonte su Normattiva