Art. 22 (Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari)
[1]Personale dell'Organizzazione
[2]I diritti e gli obblighi del personale dell'Organizzazione sono determinati dallo statuto del personale stabilito dal Comitato amministrativo in conformita' all'articolo 15, § 5, lettera c).
Testo vigente dal 28 novembre 2014
