[1]Procedura. Spese

[2]§ 1 Il Tribunale arbitrale decide in merito alla procedura da seguire, tenendo conto segnatamente delle seguenti disposizioni:

  • a)istruisce e giudica le cause in base agli elementi forniti dalle parti, senza tuttavia essere vincolato, quando e' chiamato a stabilire il diritto, dalle interpretazioni di queste ultime;
  • b)non puo' accordare di piu' o altro rispetto a quanto richiesto nelle conclusioni del richiedente, ne' meno di quanto il convenuto abbia riconosciuto come dovuto;
  • d)la sentenza arbitrale debitamente motivata e' redatta dal tribunale arbitrale e notificata alle parti dal Segretario generale;
  • e)salvo disposizione contraria di diritto imperativo del luogo dove risiede il Tribunale arbitrale, e con riserva di accordo contrario delle parti, la sentenza arbitrale e' definitiva. §2 Gli onorari degli arbitri sono stabiliti dal Segretario generale. §3 La sentenza arbitrale fissa i costi e le spese processuali e ne stabilisce la ripartizione fra le parti, come pure la ripartizione degli onorari degli arbitri.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~convenzione-relativa-ai-trasporti-internazionali-ferroviari-art31 · fonte su Normattiva