Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999
Art. 31 (Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari)
[1]Procedura. Spese
[2]§ 1 Il Tribunale arbitrale decide in merito alla procedura da seguire, tenendo conto segnatamente delle seguenti disposizioni:
- a)istruisce e giudica le cause in base agli elementi forniti dalle parti, senza tuttavia essere vincolato, quando e' chiamato a stabilire il diritto, dalle interpretazioni di queste ultime;
- b)non puo' accordare di piu' o altro rispetto a quanto richiesto nelle conclusioni del richiedente, ne' meno di quanto il convenuto abbia riconosciuto come dovuto;
- d)la sentenza arbitrale debitamente motivata e' redatta dal tribunale arbitrale e notificata alle parti dal Segretario generale;
- e)salvo disposizione contraria di diritto imperativo del luogo dove risiede il Tribunale arbitrale, e con riserva di accordo contrario delle parti, la sentenza arbitrale e' definitiva. §2 Gli onorari degli arbitri sono stabiliti dal Segretario generale. §3 La sentenza arbitrale fissa i costi e le spese processuali e ne stabilisce la ripartizione fra le parti, come pure la ripartizione degli onorari degli arbitri.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
