[1]Prescrizione. Forza esecutiva

[2]§ 1 L'attivazione della procedura arbitrale ha, per quanto riguarda l'interruzione della prescrizione, lo stesso effetto di quello previsto dal diritto materiale applicabile per intentare l'azione dinanzi al giudice ordinario. § 2 La decisione del Tribunale arbitrale acquisisce esecutivita' in ciascuno degli Stati membri, una volta espletati gli adempimenti previsti nello Stato dove l'esecuzione deve aver luogo. Non e' ammessa una revisione del merito della questione.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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