[1]Membri associati

[2]§ 1 Ogni Stato sul cui territorio e' in esercizio un'infrastruttura ferroviaria puo' divenire membro associato dell'Organizzazione. L'articolo 37, §§ da 2 a 25 si applica per analogia. § 2 Un membro associato puo' partecipare ai lavori degli organi di cui all' articolo 13, § 1, lettere a) e da c) ad f) unicamente con un voto consultivo. Un membro associato non puo' essere nominato membro del Comitato amministrativo. Esso contribuisce alle spese dell'Organizzazione con lo 0,25 per cento dei contributi (articolo 26, §3). § 3 Per porre fine alla qualita' di membro associato, si applica per analogia l'articolo 41.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~convenzione-relativa-ai-trasporti-internazionali-ferroviari-art39 · fonte su Normattiva