Art. 6 (Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari)
[1]Regole uniformi
[2]§1 Il traffico internazionale ferroviario e l'ammissione di materiale ferroviario da utilizzare nel traffico internazionale sono regolamentati, a condizione che non siano state fatte o emanate dichiarazioni e riserve in conformita' all'articolo 42 §1, prima frase, da:
- a)le "Regole uniformi relative al contratto di trasporto internazionale ferroviario dei viaggiatori (CIV) ", costituenti l'Appendice A della Convenzione;
- b)le "Regole uniformi relative al contratto di trasporto internazionale delle merci (CIM)", costituenti l'Appendice B della Convenzione;
- c)il "Regolamento relativo al trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID) ", costituente l'Appendice C della Convenzione
- d)le "Regole uniformi relative ai contratti di utilizzazione dei veicoli nel traffico internazionale ferroviario (CUV)" costituenti l'Appendice D della Convenzione;
- e)le "Regole uniformi relative al contratto di utilizzazione dell'infrastruttura nel traffico internazionale ferroviario (CUI)" costituenti l'Appendice E della Convenzione;
- f)le "Regole uniformi relative alla convalida delle norme tecniche ed all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili al materiale ferroviario destinato ad essere utilizzato nel traffico internazionale ferroviario (APTU)" costituenti l'Appendice F della Convenzione;
- g)le "Regole uniformi relative all'ammissione tecnica di materiale ferroviario utilizzato nel traffico internazionale (ATMF) ", costituenti l'Appendice G della Convenzione;
- h)altri regimi di diritto uniforme elaborati dall'Organizzazione in forza dell'articolo 2, §2, lettera a), costituenti altrettante Appendici della Convenzione §2 Le Regole uniformi, il Regolamento ed i regimi enumerati al §1, compresi i loro Allegati, sono parte integrante della Convenzione.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
