Art. 7 (Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari)
[1]Definizione del concetto di «Convenzione»
[2]Nelle disposizioni di seguito, il termine «Convenzione» include la Convenzione vera e propria, il Protocollo di cui all'articolo primo §4, e le Appendici di cui all'articolo 6, compresi i loro Allegati.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
