[1]Indennita' in caso di avaria
[2]§ 1 In caso di avaria dei bagagli, il trasportatore deve pagare, escluso ogni altro risarcimento, un'indennita' equivalente al deprezzamento dei bagagli. § 2 L'indennita' non supera:
- a)se la totalita' dei bagagli e' deprezzata dall'avaria, l'ammontare che sarebbe dovuto in caso di perdita totale;
- b)se soltanto una parte dei bagagli e' deprezzata dall'avaria, l'ammontare che sarebbe dovuto per la perdita della parte deprezzata.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
