[1]Dichiarazioni e riserve
[2]Le dichiarazioni e riserve di cui all'articolo 42, §1 della Convenzione, ai sensi dell'Allegato al presente Protocollo possono essere fatte o emanate in qualsiasi momento, anche prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo. Esse hanno effetto al momento dell'entrata in vigore del presente Protocollo.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
