Art. 1 (Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativa)
[1]PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA' DELL'ORGANIZZAZIONE INTERGOVERNATIVA PER I TRASPORTI INTERNAZIONALI FERROVIARI
[2](OTIF)
[3]Articolo 1
[4]Immunita' di giurisdizione, esecuzione e sequestro
[5]§ 1 Nel quadro delle sue attivita' ufficiali, l'Organizzazione beneficia dell'immunita' di giurisdizione e di esecuzione, salvo:
- a)nella misura in cui l'Organizzazione abbia espressamente rinunciato a tale immunita' in un determinato caso;
- b)in caso di un'azione civile intentata da un terzo;
- c)in caso di domanda riconvenzionale direttamente collegata ad una procedura intentata a titolo principale dall'Organizzazione;
- d)in caso di sequestro, ordinato con decisione giudiziaria sulle retribuzioni, salari ed altri emolumenti dovuti dall'Organizzazione ad un suo funzionario. § 2 Gli averi e gli altri beni dell'Organizzazione, qualunque sia il luogo in cui essi si trovino, beneficiano dell'immunita' verso ogni forma di requisizione, confisca, sequestro ed altra forma di pignoramento o di espropriazione forzata, salvo nella misura in cui lo richiedano temporaneamente la prevenzione di incidenti implicanti veicoli a motore appartenenti all'Organizzazione o che circolano per conto di quest'ultima, e le inchieste alle quali tali incidenti possano dare luogo.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
