[1]Protezione contro l'esproprio

[2]Qualora sia necessaria un'espropriazione per pubblica utilita', devono essere prese tutte le misure necessarie atte ad impedire che essa non costituisca ostacolo all'esercizio delle attivita' dell'Organizzazione e deve essere preventivamente e prontamente versata un'adeguata indennita'.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~protocollo-sui-privilegi-e-le-immunita-dell-organizzazione-i-art2 · fonte su Normattiva