Art. 2 (Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativa)
[1]Protezione contro l'esproprio
[2]Qualora sia necessaria un'espropriazione per pubblica utilita', devono essere prese tutte le misure necessarie atte ad impedire che essa non costituisca ostacolo all'esercizio delle attivita' dell'Organizzazione e deve essere preventivamente e prontamente versata un'adeguata indennita'.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
