[1]Il Governo italiano riconoscera' all'ICRANET il diritto di convocare riunioni nella propria sede e, in cooperazione con le autorita' italiane interessate, in qualsiasi altra localita' d'Italia. Il Governo italiano adottera' tutte le misure necessarie per facilitare l'entrata, il soggiorno nella e la partenza dalla Repubblica italiana delle persone che qui appresso elencate, interverranno a riunioni dell'ICRANET e non porra' alcun ostacolo al loro transito per o dalla sede centrale in conformita' alle norme comunitarie che disciplinano l'ingresso e il transito di persone nell'area Schengen:

  • a)i membri del personale dell'ICRANET e le loro famiglie;
  • b)i rappresentanti di Stati membri e non membri in visita alla sede centrale per affari ufficiali e i membri delle loro famiglie;
  • c)gli esperti che compiano missioni ufficiali presso l'ICRANET;
  • d)i funzionari delle Nazioni Unite, delle Istituzioni specializzate e funzionari di altre organizzazioni intergovernative,di istituti internazionali e di organizzazioni non governative, in visita alla sede centrale per affari ufficiali;

[2]3. II Direttore comunichera' preventivamente per iscritto al Governo italiano i nomi delle persone di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 4. Qualsiasi visto che possa rendersi necessario per le persone indicate al paragrafo 2 del presente articolo sara' accordato il piu' rapidamente possibile. 5. Nessuna delle persone indicate al paragrafo 2 del presente articolo potra' essere invitata a lasciare il territorio della Repubblica italiana, se non in caso di abuso del diritto di soggiorno nell'esercizio di attivita' non connesse alle sue funzioni ufficiali.

Testo vigente dal 10 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-05-13;83~accordo-art12 · fonte su Normattiva