Art. 6 (Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativa)
[1]Transazioni monetarie
[2]L'Organizzazione puo' ricevere e detenere ogni fondo, valuta, denaro contante o valore mobiliare. Essa puo' disporne liberamente per tutti gli usi previsti dalla Convenzione ed avere conti in qualunque valuta nella misura necessaria per far fronte ai suoi impegni.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
