Art. 7 (Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativa)
[1]Comunicazioni
[2]Per le sue comunicazioni ufficiali ed il trasferimento di tutti i suoi documenti, l'Organizzazione beneficia di un trattamento non meno favorevole di quello accordato da ogni Stato membro alle altre organizzazioni internazionali paragonabili.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
