Art. 8 (Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativa)
[1]Privilegi ed immunita' dei rappresentanti degli Stati
[2]I rappresentanti degli Stati membri godono, nell'esercizio delle proprie funzioni e per la durata dei loro viaggi di servizio, dei seguenti privilegi ed immunita' nel territorio di ogni Stato membro:
- a)immunita' di giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, compresi le parole e gli scritti, da essi compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni; non e' tuttavia concesso il godimento di tale immunita' in caso di danno derivante da un incidente causato da un veicolo a motore o da ogni altro mezzo di trasporto appartenente ad un rappresentante di uno Stato membro o da lui condotto, o in caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione relativa a tale mezzo di trasporto;
- b)immunita' di arresto e di detenzione preventiva, salvo il caso di reato flagrante;
- c)immunita' di sequestro dei loro bagagli personali salvo il caso di reato flagrante;
- d)inviolabilita' di tutte le loro carte e documenti ufficiali;
- e)esenzione per loro stessi e per i loro congiunti da tutte le misure limitative dell'ingresso e di tutte le formalita' di registrazione degli stranieri;
- f)stesse facilitazioni, per quanto riguarda le regolamentazioni monetarie o di cambio, accordate ai rappresentanti di Governi esteri in missione ufficiale temporanea.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
