Art. 36 (Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci)
[1]Decadenza dal diritto d'invocare i limiti di responsabilita'
[2]I limiti di responsabilita' previsti all'articolo 15 § 3, all'articolo 19, §§ 6 e 7 ed agli articoli 30, da 32 a 35, non si applicano quando e' provato che il danno risulta da un atto o da un'omissione commessi dal trasportatore o con l'intento di provocare tale danno, o temerariamente e con la consapevolezza che un tale danno ne sarebbe probabilmente derivato.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
