Art. 34 (Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci)
[1]Indennita' in caso di dichiarazione di valore
[2]Lo speditore ed il trasportatore possono convenire che lo speditore dichiari nella lettera di vettura un valore della merce superiore al limite previsto all'articolo 30, § 2. In questo caso l'ammontare dichiarato si sostituisce a detto limite.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
