Art. 35 (Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci)
[1]Indennita' in caso di interesse alla riconsegna
[2]Lo speditore ed il trasportatore possono convenire che lo speditore iscriva, nella lettera di vettura, l'importo in cifre di un interesse speciale alla riconsegna per i casi di perdita o d'avaria e per il superamento del termine di resa. In caso di dichiarazione d'interesse alla riconsegna, puo' essere richiesto, oltre alle indennita' previste agli articoli 30,32 e 33 il risarcimento del danno supplementare provato, fino a concorrenza dell'importo dichiarato.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
