[1]Indennita' in caso di interesse alla riconsegna

[2]Lo speditore ed il trasportatore possono convenire che lo speditore iscriva, nella lettera di vettura, l'importo in cifre di un interesse speciale alla riconsegna per i casi di perdita o d'avaria e per il superamento del termine di resa. In caso di dichiarazione d'interesse alla riconsegna, puo' essere richiesto, oltre alle indennita' previste agli articoli 30,32 e 33 il risarcimento del danno supplementare provato, fino a concorrenza dell'importo dichiarato.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~regole-uniformi-concernenti-il-contratto-di-trasporto-delle--art35 · fonte su Normattiva