Art. 5 (Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci)
[1]Diritto cogente
[2]Salvo diversa clausola nelle presenti Regole uniformi, ogni stipula che, direttamente o indirettamente, deroghi a tali Regole uniformi e' nulla e priva di effetto. La nullita' di tali stipule non comporta la nullita' delle altre disposizioni del contratto di trasporto. Cio' nonostante, un trasportatore puo' assumere una responsabilita' ed obblighi piu' onerosi di quelli previsti dalle presenti Regole uniformi.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
