[1]Diritto cogente

[2]Salvo diversa clausola nelle presenti Regole uniformi, ogni stipula che direttamente o indirettamente deroghi a tali Regole uniformi e' nulla e priva di effetto. La nullita' di tali stipule non comporta la nullita' delle altre disposizioni del contratto di trasporto. Cio' nonostante, un trasportatore puo' assumere una responsabilita' e degli obblighi piu' onerosi di quelli previsti dalle presenti Regole uniformi.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~art5 · fonte su Normattiva