[1]Scontrino bagagli

[2]§1 Le Condizioni generali di trasporto stabiliscono la forma ed il contenuto dello scontrino bagagli, nonche' la lingua ed i caratteri in cui deve essere stampato e compilato. L'articolo 7, §5 si applica per analogia. §2 Devono essere almeno iscritti nello scontrino bagagli:

  • a)il trasportatore o i trasportatori;
  • b)l'indicazione che il trasporto e' soggetto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle presenti Regole uniformi; cio' puo' essere fatto con la sigla CIV;
  • c)ogni altra indicazione necessaria per provare gli obblighi contrattuali relativi all'inoltro dei bagagli e che consentano al viaggiatore di far valere i diritti risultanti dal contratto di trasporto. § 3 Il viaggiatore deve accertarsi, quando riceve lo scontrino bagagli, che quest' ultimo sia stato emesso secondo le sue indicazioni.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~art17 · fonte su Normattiva