Art. 4 (Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura)
[1]Diritto cogente
[2]Salvo diversa clausola nelle presenti Regole uniformi, ogni accordo che, direttamente o indirettamente, deroghi a tali Regole uniformi e' nullo e privo di effetto. La nullita' di tali accordi non comporta la nullita' delle altre norme del contratto. Ciononostante, le parti del contratto possono assumere responsabilita' e obblighi piu' onerosi di quelli previsti dalle presenti Regole uniformi o fissare un importo massimo d'indennita' per i danni materiali.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
