Art. 5-bis (Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura)
[1]Diritto impregiudicato
[2]§ 1 Le disposizioni dell'articolo 5 nonche' degli articoli 6, 7 e 22 non pregiudicano gli obblighi che le parti del contratto relativo all'utilizzazione dell'infrastruttura sono tenute ad assolvere conformemente alle leggi e prescrizioni in vigore nello Stato in cui si trova l'infrastruttura, compresa eventualmente la legislazione comunitaria. § 2 Le disposizioni degli articoli 8 e 9 non pregiudicano gli obblighi che le parti del contratto relativo all'utilizzazione dell'infrastruttura sono tenute ad assolvere in uno Stato membro della Comunita' europea o in uno Stato in cui vige la legislazione comunitaria a seguito di accordi internazionali conclusi con la Comunita' europea. § 3 Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardano in particolare:
- a)gli accordi da concludere tra imprese ferroviarie o richiedenti autorizzati e gestori d'infrastruttura;
- b)il rilascio di licenze;
- c)il certificato di sicurezza;
- d)l'assicurazione;
- e)la tariffazione in funzione delle prestazioni per ridurre al minimo ritardi e perturbazioni nell'esercizio e per migliorare le prestazioni offerte dalla rete ferroviaria;
- f)le misure di risarcimento dei clienti;
- g)la composizione delle controversie.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
