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[1]Sono convalidati i Regi decreti 22 settembre 1932, n. 1326 e 1327, autorizzanti prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1932-33.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 15 dicembre 1932 - Anno XI

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Mussolini - Jung

[6]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1933 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1932-12-15;1745~art2 · fonte del testo