DEI CITTADINI DELLO STATO DI INVIO 1. Qualora cittadini dello Stato d'invio non siano in grado di tutelare tempestivamente i propri diritti ed interessi, a causa di assenza o di altre ragioni, i funzionari consolari possono rappresentare detti cittadini davanti al tribunale o agli altri organi dello Stato ricevente, oppure assicurare che essi siano adeguatamente rappresentati fino al momento in cui gli stessi cittadini non nominino un proprio rappresentante o possano tutelare personalmente i propri diritti ed interessi. 2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo i funzionari consolari sono tenuti a osservare le leggi ed i regolamenti dello Stato ricevente.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175~art14 · fonte su Normattiva