1. Qualora cittadini dello Stato d'invio non siano in grado di tutelare tempestivamente i propri diritti ed interessi, a causa di assenza o di altre ragioni, i funzionari consolari possono rappresentare detti cittadini davanti al Tribunale o ad altri organi dello Stato ricevente, oppure assicurare che essi siano adeguatamente rappresentati fino al momento in cui gli stessi cittadini non nominino un proprio rappresentante o possano tutelare personalmente i propri diritti ed interessi. 2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo i funzionari consolari sono tenuti ad osservare le leggi ed i regolamenti dello Stato ricevente.

Testo vigente dal 15 marzo 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-02-26;65~convenzione-art14 · fonte su Normattiva