con le Autorita' dello Stato ricevente I funzionari consolari, nell'esercizio delle loro funzioni, comunicano: (1) con le Autorita' locali competenti della circoscrizione, consolare; (2) previo assenso dello Stato ricevente, con le Autorita' locali competenti per territorio che si trovano al di fuori della circoscrizione consolare; (3) con le Autorita' competenti dello Stato ricevente nella misura in cui cio' sia consentito dalle leggi, regolamenti e usi di detto Stato.
Testo vigente dal 12 luglio 1990
