Nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi:

  • a)alle Autorita' locali competenti della propria circoscrizione consolare;
  • b)alle Autorita' centrali competenti dello Stato di residenza, se e nella misura in cui cio' sia consentito dalle leggi, regolamenti ed usi dello Stato di residenza e dagli accordi internazionali. Essi possono corrispondere con il Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza in caso di assenza dei rappresentanti diplomatici dello Stato di invio.

Testo vigente dal 15 marzo 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-02-26;65~convenzione-art5 · fonte su Normattiva