Consolari Esercitate dalla Missione Diplomatica 1. La missione diplomatica dello Stato di invio nello Stato ricevente puo' esercitare funzioni consolari in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione. I funzionari diplomatici nell'esercizio delle predette funzioni godono dei diritti, delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunita' previste dalla presente Convenzione di cui godono i funzionari consolari. 2. La missione diplomatica dello Stato di invio e' tenuta a notificare al Ministero degli Affari Esteri dello Stato ricevente i nominativi completi, la carica e il grado dei funzionari diplomatici che esercitano funzioni consolari. 3. I funzionari diplomatici designati ad esercitare funzioni consolari continuano a dogere dei diritti, delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunita' di cui godono in base al loro status proprio.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175~art25 · fonte su Normattiva