[1]con le autorita' dello Stato di residenza

[2]I funzionari consolari, nell'esercizio delle proprie funzioni, possono rivolgersi:

  • a)alle autorita' locali competenti della propria circoscrizione consolare;
  • b)alle autorita' centrali competenti dello Stato di residenza nella misura in cui cio' e' consentito dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi dello Stato di residenza nonche' dagli accordi internazionali pertinenti.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243~art38 · fonte su Normattiva