[1]con le autorita' dello Stato di residenza
[2]I funzionari consolari, nell'esercizio delle proprie funzioni, possono rivolgersi:
- a)alle autorita' locali competenti della propria circoscrizione consolare;
- b)alle autorita' centrali competenti dello Stato di residenza nella misura in cui cio' e' consentito dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi dello Stato di residenza nonche' dagli accordi internazionali pertinenti.
Testo vigente dal 2 settembre 2003
