da Prestazioni e da obblighi personali I membri dell'ufficio consolare sono esonerati da qualsiasi prestazione personale di interesse pubblico o da obblighi militari previsti nello Stato ricevente. Essi sono inoltre esonerati da tutti gli obblighi previsti dalla leggi dello Stato ricevente sulla registrazione degli stranieri e sul permesso di soggiorno.
Testo vigente dal 12 luglio 1990
