da Prestazioni e da obblighi personali I membri dell'ufficio consolare sono esonerati da qualsiasi prestazione personale di interesse pubblico o da obblighi militari previsti nello Stato ricevente. Essi sono inoltre esonerati da tutti gli obblighi previsti dalla leggi dello Stato ricevente sulla registrazione degli stranieri e sul permesso di soggiorno.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175~art38 · fonte su Normattiva