INSEGNANTI E RICERCATORI 1. Le remunerazioni che un professore, un insegnante o un ricercatore il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in un Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorni temporaneamente nel primo Stato, per un periodo non superiore a due anni, allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche scientifiche presso una universita', collegio, scuola od altro analogo istituto d'insegnamento, riceve per tale insegnamento o ricerca, sono esenti da imposta in detto Stato, a condizione che tali remunerazioni siano assoggettate ad imposta nell'altro Stato contraente. 2. La disposizione del presente articolo non si applica ai redditi di ricerca se questa e' condotta principalmente nell'interesse privato di una o piu' persone.

Testo vigente dal 6 giugno 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-05-21;175~art20 · fonte su Normattiva