[1]DELLE CONTROVERSIE

[2]In caso di dispute sull'interpretazione o applicazione del presente Accordo le Parti si consulteranno per risolvere le controversie tramite consultazioni o negoziati bilaterali e, se necessario, per mezzo dei canali ufficiali.

Testo vigente dal 1 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-11-12;175~accordo-art9 · fonte su Normattiva