[1]FINANZIARI

[2]Le Parti sosterranno i costi di attuazione del presente Accordo e delle eventuali attivita' di cooperazione sulla base del principio di reciprocita'. La Parte Inviante paghera', per il proprio personale, le spese di viaggio, le spese relative alle retribuzioni, come anche quelle per l'assicurazione infortunistica ed ogni altro compenso previsto dalla propria regolamentazione. La Parte Ricevente sosterra' le spese relative al trasporto locale, a partire dalla localita' d'accesso nel Paese, e le spese di vitto e alloggio, qualora reperibili nell'ambito di strutture militari, nonche' quelle relative alle attivita' che organizzera'. I diritti all'assistenza medica e le relative spese sono regolati dalle leggi vigenti sul territorio di ciascuna delle Parti. In particolare: - la Parte Ricevente provvedera' alle cure mediche d'emergenza; - la Parte Inviante provvedera' all'assicurazione medica in caso di malattia o incidente, nonche' alle spese di rimpatrio del proprio personale infermo. Tale principio generale di reciprocita' non sara' applicato nei riguardi di gruppi composti da piu' di 10 persone. Le modalita' di finanziamento dei citati gruppi sono stabilite di volta in volta previo reciproco accordo delle Parti. Nel caso in cui una delle Parti invii una delegazione al di fuori del quadro del presente Accordo, essa ne assume tutti gli oneri derivanti.

Testo vigente dal 1 dicembre 2009

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2009-11-12;175~accordo-art5 · fonte su Normattiva