[1]DELLA COOPERAZIONE

[2]La cooperazione fra le Parti puo' svilupparsi nelle seguenti forme: a. incontri e scambi di visite dei Ministri della Difesa, Comandanti in capo, loro loro sostituti e altri funzionari autorizzati dalle Parti; b. scambi di esperienze fra esperti delle due Parti; c. organizzazione e svolgimento di attivita' addestrative, corsi ed esercitazioni; d. partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari; e. contatti fra istituzioni militari similari; f. discussioni, consultazioni, incontri e partecipazioni a simposi, conferenze e corsi; g. visite a navi e aerei ed altre strutture militari; h. scambi di informazioni e pubblicazioni didattiche; i. scambi di attivita' culturali e sportive.

Testo vigente dal 1 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-11-12;175~accordo-art4 · fonte su Normattiva