• 1)La presente Convenzione e' conclusa per la durata di tre anni a partire dalla data della sua entrata in vigore. Essa si intende tacitamente prorogata di anno in anno, salvo denuncia notificata per iscritto dal Governo di uno dei due Stati contraenti almeno tre mesi prima della scadenza del termine.
  • 2)In caso di denuncia le disposizioni della presente Convenzione continuano a valere per i diritti gia' acquisiti. Ai diritti in corso di acquisizione maturati fino alla cessazione della presente Convenzione, le disposizioni di essa continuano ad applicarsi anche dopo la sua cessazione in conformita' ad un accordo complementare.

Testo vigente dal 10 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1759~art20 · fonte su Normattiva