Gli atti e documenti, diversi da quelli previsti nell'articolo 1, 2° comma, che siano da considerare come pubblici secondo l'ordinamento giuridico nazionale, possono essere usati nell'altro Stato contraente senza legalizzazione diplomatica o consolare, se legalizzati dalla competente autorita', designata ai sensi dell'articolo 5, dello Stato contraente dal quale l'atto o documento proviene.

Testo vigente dal 11 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;176~art2 · fonte su Normattiva