Gli atti e documenti, diversi da quelli previsti nell'articolo 1, 2° comma, che siano da considerare come pubblici secondo l'ordinamento giuridico nazionale, possono essere usati nell'altro Stato contraente senza legalizzazione diplomatica o consolare, se legalizzati dalla competente autorita', designata ai sensi dell'articolo 5, dello Stato contraente dal quale l'atto o documento proviene.
Testo vigente dal 11 maggio 1973
