[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione degli atti redatti dai rappresentanti diplomatici o consolari.

[3](N. 63 della serie dei trattati del Consiglio d'Europa)

[4]Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione; Considerato che scopo del Consiglio d'Europa e' la realizzazione di una piu' stretta unione fra gli Stati membri; Considerato che i rapporti fra gli Stati membri, come pure i rapporti fra i loro rappresentanti diplomatici o consolari, sono sempre piu' fondati sulla reciproca fiducia; Considerato che la soppressione della legalizzazione tende a rafforzare i vincoli fra gli Stati membri, permettendo l'utilizzazione di documenti stranieri allo stesso titolo di quelli emanati dalle autorita' nazionali; Convinti della necessita' di rinunciare all'esigenza della legalizzazione degli atti redatti dai loro rappresentanti diplomatici o consolari; Hanno convenuto quanto segue:

[5]Articolo 1

[6]La legalizzazione, ai sensi della presente Convenzione, indica unicamente la formalita' necessaria ad attestare l'autenticita' della firma apposta sull'atto, le funzioni in virtu' delle quali la persona ha firmato l'atto e, se del caso, l'autenticita' del sigillo o del bollo di cui il documento e' munito.

Testo vigente dal 7 maggio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;222~art1 · fonte su Normattiva