1. Ciascuno degli Stati contraenti designera':
- 1)le autorita' competenti per la legalizzazione interna prevista dall'articolo 2;
- 2)le autorita' competenti a fornire le informazioni previste dall'articolo 4, comma 1°. 2. Gli Stati contraenti si notificheranno l'un l'altro tali designazioni al momento dello scambio degli strumenti di ratifica, e si comunicheranno le eventuali modifiche.
Testo vigente dal 11 maggio 1973
