1. Ciascuno degli Stati contraenti designera':

  • 1)le autorita' competenti per la legalizzazione interna prevista dall'articolo 2;
  • 2)le autorita' competenti a fornire le informazioni previste dall'articolo 4, comma 1°. 2. Gli Stati contraenti si notificheranno l'un l'altro tali designazioni al momento dello scambio degli strumenti di ratifica, e si comunicheranno le eventuali modifiche.

Testo vigente dal 11 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;176~art5 · fonte su Normattiva