1. Se un atto od un documento pubblico, che sia rilasciato in uno degli Stati contraenti, o da una loro Rappresentanza diplomatica od Ufficio consolare, ed al quale si applichino le esenzioni previste negli articoli 1 e 2, viene esibito ad un'autorita' giudiziaria od amministrativa dell'altro Stato contraente, l'autorita' giudiziaria od amministrativa, in caso di gravi e fondati dubbi circa l'autenticita' dell'atto o documento, puo' richiedere informazioni direttamente all'autorita' competente, designata ai sensi dell'articolo 5, dello Stato dal quale l'atto o documento proviene; analogo potere compete in ordine all'autenticazione prevista dall'articolo 3. 2. La domanda di informazioni ed i suoi allegati devono essere redatti nella lingua dell'autorita' richiesta o accompagnati da una traduzione in questa lingua. L'autorita' richiesta spedisce le informazioni direttamente all'autorita' giudiziaria o amministrativa richiedente. Per tali informazioni non saranno dovute tasse o spese.

Testo vigente dal 11 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;176~art4 · fonte su Normattiva